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Legge 30/12/2004 n. 311b) Poste italiane Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.4 – Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007; c) ANAS Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.45 – ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007; d) altre imprese pubbliche (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.43 – Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007. 300. Gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. 301. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento. 302. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro». 303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio. 304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di concessione o in apposita convenzione unita all’atto stesso. 305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L’individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica. 306. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse. 307. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti: « 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro; b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120». 308. L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente: « 1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ». 309. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonchè per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. 310. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4- ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui». 311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari. 312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni: a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria da comunicare all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l’adozione del provvedimento di sequestro; b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico; c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio 2002; d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all’avente diritto alla restituzione dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro. 313. La cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio. 314. All’alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate. 315. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’ufficio giudiziario competente. 316. Il provvedimento di alienazione è comunicato all’autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro. 317. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all’aggiornamento delle relative iscrizioni. 318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente: a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori; b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici; c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. 319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. 320. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall’anno 2006. 321. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in pos( Ricerca full-text) sesso dei requisiti cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320. 322. All’articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell’ordine,» sono soppresse. 323. L’articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente: « 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo». 324. La tabella di cui all’allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata. 325. All’articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151». 326. Al comma 1 dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: « i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime». 327. All’articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: « 2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, del- la legge 23 agosto 1988, n. 400. 2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno». 328. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente».
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